"Con la sapienza si costruisce la casa
e con la prudenza la si rende salda."
Libro dei Proverbi, Antico Testamento, V secolo a.e.c.
Responsabilità per la caduta delle fioriere dai balconi - 07/11/2013
La caduta di fioriere o vasi da balconi o finestre è fonte di responsabilità civile e penale.
La semplice apposizione di vasi e fioriere di responsabilità amministrativa.

I tragici fatti di cronaca riportano in auge un fatto spesso trascurato, le cui conseguenze possono essere nefaste. E’ necessario guardare oltre agli avvenimenti più drammatici, per evitare di credere che si sia trattato d’una fatalità, e, al di là della specificità del caso, porsi una domanda: a quali responsabilità va incontro il proprietario di vasi e fioriere poste sui parapetti delle finestre e dei balconi?

Bisogna distinguere tre livelli di responsabilità.

Responsabilità civile
Con questo termine si fa riferimento alla responsabilità cui vanno incontro determinate persone che violano specifiche norme poste a tutela degli altrui diritti.
Nel caso delle fioriere e dei vasi non ci sono dubbi: si tratta d’una ipotesi di responsabilità per danni da cose in custodia.
La norma di riferimento è l’art. 2051 c.c. che recita:
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Si tratta d’un caso di responsabilità oggettiva.
La Cassazione ha svolto un lungo e articolato percorso volto a dare un significato più preciso alla norma citata.
In sostanza alla luce di questa norma il proprietario dei vasi e delle fioriere o comunque chi ne abbia la custodia (es. conduttore che abita una casa ammobiliata) risponde dei danni da esse causati (si pensi alla caduta di un vaso su di una macchina parcheggiata nell’area sottostante) a meno che il fatto non sia stato causato da un evento imprevisto ed imprevedibile; per quest’ultima ipotesi si pensi alle fioriere in cemento che fungono da parapetto e ad un fulmine che colpendole le danneggia.

Responsabilità penale
I più gravi casi di cronaca costituiscono l'esempio che porta ad affermare che dalla caduta d’un vaso può derivare una responsabilità penale per il suo custode.
La norma di riferimento varia a seconda del fatto (Omicidio colposo, lesioni colpose, ecc.)
Si tratta di reati colposi, cioè attribuibili non a comportamenti volontari ma ad imprudenza, imperizia, ecc. ed omissivi poiché chi aveva l’obbligo giuridico di impedire l’evento non s’è attivato per farlo (art. 40 c.p.).
L’imputato, in questo caso, può essere assolto solamente se non ha alcuna colpa.
Si tratta, in sostanza, della stessa situazione chiamata in ambito civile caso fortuito.

Responsabilità amministrativa
Portiamo l’esempio del regolamento di polizia urbana di Roma Capitale, il cui art. 27, rubricato Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi, recita:
E' vietato tenere sui davanzali delle finestre, sui parapetti dei balconi, sui cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito vasi di fiori ed altri oggetti mobili non convenientemente assicurati.

Qual è la differenza rispetto alle altre due ipotesi?
Nel caso di responsabilità civile c’è il risarcimento per un danno avvenuto, nell’ipotesi di responsabilità penale c’è la sanzione detentiva prevista per il reato commesso mentre per l’illecito amministrativo c’è una sanzione pecuniaria per un fatto potenzialmente pericoloso.

Come dire: responsabilità civile e penale riguardano un fatto già avvenuto, la responsabilità amministrativa, invece, sanziona un comportamento pericoloso cercando così di evitare a priori conseguenze dannose.

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